BERLUSCONI: MAGISTRATI SOSTITUITI AL PARLAMENTO.

Raffaele Cantone, pubblico ministero presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, noto alle cronache per le indagini sul clan camorristico dei Casalesi, in un articolo sul quotidiano "Il Mattino" interviene sul caso Spatuzza per chiarire che non risponde al vero l'affermazione del Ministro della Giustizia, Gioacchino Alfano, secondo cui le dichiarazioni dei pentiti sarebbero utilizzabili solo se rese entro 180 giorni dal momento iniziale del pentimento.
Da fine giurista Cantone precisa che è solo la lettera della legge, tra l'altro in maniera contorta, a fare una previsione del genere, mentre le sezioni unite della Cassazione, nel settembre 2008, hanno stabilito che la norma non preclude la possibilità di acquisire dichiarazioni tardive ed esse sono utilizzabili per le indagini e possono essere riproposte in dibattimento, in contraddittorio con le parti.
Cantone poi fa chiarezza anche sull'altro aspetto di discussione, il cosiddetto concorso esterno in associazione mafiosa, del quale più di uno afferma da giorni sui giornali che si tratterebbe di un non reato, creato dalla giurisprudenza e dai contorni troppo labili.
Anche in questo caso, precisa il magistrato, si sono più volte pronunciate le sezioni unite della Cassazione, definendone i contorni via via in modo più preciso. Affermazione, quest'ultima tanto precisa che chiunque si avventurasse a leggere un provvedimento in materia constaterebbe come ogni sentenza, ma anche una semplice richiesta di misura cautelare, contenga una necessaria premessa che spiega come la Suprema Corte sia giunta a definire il reato in questione non disciplinato da specifica norma.
Anche in altri casi, a volte addirittura in materia elettorale, la legge dice una cosa e la Cassazione un'altra e vale ovviamente ciò che afferma la Cassazione, ultimo giudice, ultima parola sulla colpa o l'innocenza dei cittadini.
Questa divergenza tra la legge e sua interpretazione fa parte del nostro sistema giuridico che attribuisce al giudice il compito non solo di applicare la norma ma anche di interpretarla e poiché anche i criteri di interpretazione sono dettati dall'interprete stesso ecco che ci troviamo quotidianamente dinanzi a leggi che apparentemente dicono una cosa mentre nell'esegesi interpretativa ne affermano un'altra.
Ogni cittadino non potrà pertanto limitarsi a conoscere, come molti pensano, la legge ma dovrà conoscere anche la sua interpretazione, la cosiddetta giurisprudenza, per capire come comportarsi. Non c'è quindi un messaggio diretto tra potere legislativo e cittadino bensì un messaggio mediato dal giudice.
La lingua del Parlamento è cioè un italiano incompleto che necessita di un interprete anche in materie apparentemente meno complesse quali quelle elettorali, urbanistiche e così via.
E' qui il problema, qui nasce il dubbio che i giudici, nel lavoro di interpretazione, si sostituiscano al parlamento e facciano politica.
Che il dubbio sia fondato lo dice la storia.
Giustiniano si propose di punire l'interpretazione che altri avrebbero potuto fare del suo Codice e del suo Digesto; solo lui poteva interpretare ciò che egli aveva creato e stabilito. Napoleone Bonaparte, leggendo il commento del Codice civile che portava il suo nome, si arrabbiò e disse: "Il mio codice è perduto ". Con l'interpretazione effettuata da altri il codice napoleonico era stato plasmato, integrato in modo diverso da come egli l'aveva concepito.
Anche le leggi del Parlamento seguono la sorte dei codici di Giustiniano e di Napoleone e l'interpretazione mostra il suo innegabile rilievo politico, perché incide – applicando la norma - sulla vita della polis, della comunità.
Si può evitare l'interpretazione, e quindi la manipolazione della legge, come auspicavano Giustiniano e il Bonaparte?
Credo di no, anche se può però ridursi questo effetto manipolativo con la creazione di un ufficio politico, parlamentare, che si preoccupi di monitorare l'operato dei magistrati e di intervenire periodicamente invitando il legislatore a dare l'interpretazione autentica delle norme. Con ciò il legislatore, e per esso il popolo italiano nel cui nome si pronunciano le sentenze, non sottrarrebbe il ruolo di interprete al giudice ma ne controllerebbe l'operato.
I criteri dell'interpretazione sono vasti e malleabili, oltre alla lettera della norma essi rispondono alla logica e al sistema nonché ad esigenze di estensione e restrizione della portata stessa delle leggi. Ogni parola giuridica è un organismo vivo e l'attività di interpretazione è necessariamente un'attività di creazione tanto che è stata paragonata da qualcuno all'attività di uno scultore che "estrae" una statua da un blocco grezzo di marmo.
Nulla di più vero, ma la statua che ne viene fuori deve rispondere alle indicazioni del committente e non al libero estro dell'artista perché le leggi sono concepite per regolamentare la vita dei cittadini che eleggono il legislatore e se le “statue di diritto” non rispondono ai desideri di chi ci ha messo il marmo, quei monumenti non possono ergersi lì a testimoniare che chi decide le sorti di un Paese non è il proprietario della cava ma gli scultori.