NUOVI OSTACOLI PER I CREDITORI da "Il Denaro" del 22-05-1999 num. 20

Nuovi ostacoli per i creditori
La Cassazione mette in crisi il principio della par condicio
di Gaetano Montefusco
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La terza sezione civile della Corte di Cassazione consolida un proprio orientamento giurisprudenziale e rischia di mettere in crisi le banche ed i debitori nel caso, abbastanza ricorrente, in cui i creditori aggrediscano il patrimonio degli esecutori con procedure di pignoramento mobiliare presso terzi.
Con la sentenza numero 798 del 10 marzo 1999 la Suprema Corte ha accolto un ricorso proposto dall'avvocato civilista Roberto Buonanno affermando che il pignoramento presso terzi obbliga il terzo pignorato (nella nostra ipotesi la banca) a custodire tutto quanto possiede di proprietà del debitore esecutato (quando il cliente ha depositato in banca) e non solo l'importo per cui agisce il creditore pignorante.
In termini pratici: se un creditore di pochi milioni di lire esegue un pignoramento nei confronti di un debitore presso la banca ove sono depositate ben più sostanziose somme, l'istituto bancario è tenuto a bloccare e custodire tutto quanto depositato dal soggetto esecutato e non solo il credito per cui si è proceduto al pignoramento.
La regola, valida per qualunque debitore e per qualunque terzo custode delle somme, nel caso di debitori enti pubblici o aziende di grosse dimensioni, provoca effetti devastanti nel momento in cui l'istituto bancario depositario di ingenti somme è costretto a bloccare i pagamenti correnti per non violare gli obblighi di custodia (articolo 546 codice di Procedura civile) a pena di sua personale responsabilità.

Proviamo a capire: il nostro codice, nel disciplinare il concorso dei creditori nell'espropriazione forzata individuale, si ispira al sistema italo-francese dell'espropriazione a base di interessamento collettivo dove l'espropriazione è condotta nell'interesse di tutti i creditori che partecipano e dove tutti i creditori, per i principi del codice napoleonico della "par contribution", concorrono in pari grado nella distribuzione del ricavato dell'espropriazione, salvo che abbiano "aliunde" privilegi od ipoteche.
Vi è in sostanza un creditore, necessariamente munito di titolo esecutivo, denominato pignorante, che sostiene tutto l'onere della espropriazione e la contemporanea possibilità per gli altri creditori, siano essi muniti o meno di titolo esecutivo (articoli 499 e 525 cpc), di intervenire nel processo e di partecipare alla distribuzione di quanto ricavato dall'espropriazione. Tizio ad esempio creditore di 20 milioni nei confronti di Svetonio effettua un pignoramento in danno del debitore presso la banca dove quest'ultimo ha depositato un miliardo di lire.
La banca normalmente si limita a bloccare i 20 milioni pretesi dal creditore pignorante e li mette a disposizione del magistrato dell'esecuzione. Sennonchè all'udienza in cui il giudice deve assegnare a Tizio le somme pignorate intervengono nel processo altri creditori di Svetonio; Caio con un suo titolo chiede 180 milioni e Sempronio chiede 200 milioni. A questo punto i crediti sono diventati 400 milioni e se la Banca ha bloccato sul conto di Svetonio solo 20 milioni o poco più, fatta la proporzione il ricavato dell'espropriazione forzata dovrebbe essere così diviso: 1 milione a Tizio (5 per cento), 9 milioni a Caio (45 per cento) e 10 milioni a Sempronio (50 per cento).
Benchè sul conto di Svetonio vi sia danaro più che sufficiente per pagare i creditori, questi ultimi in realtà ottengono dall'esecuzione forzata solo modestissime somme.

Secondo la decisione della Suprema Corte ciò non può più verificarsi giacchè la banca depositaria delle somme del debitore, una volta ricevuto l'atto di pignoramento, quale che sia l'importo dovuto al creditore pignorante deve mettere a disposizione del magistrato tutto quanto in suo possesso.
Nell'esempio in questione dovrebbe bloccare l'intero miliardo di Svetonio salvo a liberare successivamente i seicento milioni che residuano dopo aver pagato Tizio, Caio e Sempronio.

La motivazione di tale comportamento giuridico da parte del terzo (nella nostra ipotesi la banca) va ricercata nella singolarità del procedimento. Infatti mentre nel pignoramento mobiliare è l'ufficiale giudiziario che con la sua ingiunzione realizza il vincolo d'indisponibilità del bene individuando esattamente le cose o i crediti sottoposti ad esecuzione forzata nel pignoramento presso terzi il vincolo di indisponibilità si realizza con la dichiarazione specifica, da parte dei terzi depositari di somme del debitore, di quali siano le cose o le somme in loro possesso (art. 547 primo comma c.p.c.).
Agli effetti del vincolo non rileva quindi l'ammontare del credito per il quale il soggetto, che ha promosso l'esecuzione, procede giacchè il vincolo può ben prodursi anche per beni o crediti eccedenti il valore del credito stesso. Sarà poi il debitore esecutato, come avviene in qualunque tipo di esecuzione a richiedere la riduzione del pignoramento se cade su beni di valore eccedenti il credito stesso.
Altri argomenti interpretativi nello stesso senso sono offerti dalla considerazione che la par condicio tra i creditori va realizzata non solo nel fallimento ma anche nell'esecuzione individuale e se tutti i creditori tempestivamente intervenuti devono concorrere, salvo le cause legittime di prelazione, alla distribuzione, limitare gli effetti del vincolo al solo credito, per il quale si procede, e non a tutte le somme disponibili, importerebbe che, in caso di intervento di altri creditori, che non solo costoro ma lo stesso creditore procedente dovrebbe necessariamente promuovere, contro ogni regola di economia processuale, un altro procedimento esecutivo al fine di poter soddisfare le quote dei rispettivi crediti, rimaste incapienti.
La decisione richiama la prima sentenza in argomento, la n. 4584 del 1995, che destò scalpore. All'epoca non furono molti i giudici del merito disposti a seguirne l'orientamento. Un pretore parlò con irriverenza di sentenza "feriale" quasi ad evidenziare una leggerezza nelle affermazioni di principio rese dalla Suprema Corte.

Ora diventerà più difficile fare "spallucce" atteso che nella sentenza in argomento viene esplicitamente richiamato l'autorevole precedente e le banche dovranno essere molto prudenti se vorranno evitare fastidi.
Ma saranno i debitori a dover essere ancora più attenti ad evitare atteggiamenti dilatori se non vorranno vedere bloccati i propri depositi presso le banche per intero con conseguenze gravissime per il funzionamento delle aziende anche se avranno sempre un ottimo rimedio: pagare il dovuto nel termine che la legge assegna loro tra il momento dell'intimazione a pagare e il momento del pignoramento.

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